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Pubblicità: Sanzioni




Art. 33 - Sanzioni

Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate; per le affissioni abusive, ai soli fini del pagamento dei diritti si applicano le tariffe del canone; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150% della tariffa.

Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell’evento pubblicizzato.

Alle violazioni di cui all’articolo precedente conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. n° 689/1981 e, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

Le disposizioni di riferimento per le modalità di contestazione delle sanzioni e per le attività accessorie nei confronti degli impianti pubblicitari abusivi sono quelle dell’art. 24 del D. Lgs. n° 507/93.




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 06.08.2024