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Rateizzazione: Regole per la rateizzazione e modello di richiesta





CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE DI ATTI RELATIVI AL COMUNE DI PRATO

1) Per tutte le entrate di titolarità dell’ente, in casi di obiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l’assolvimento di un’obbligazione di pagamento entro le scadenze previste, è possibile consentire con atto formale la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:
- fino a 50 euro nessuna rateizzazione
- da € 50,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili o 3 rate bimestrali
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili o 6 rate bimestrali
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili o 9 rate bimestrali
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili o 18 rate bimestrali
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili o 30 rate bimestrali
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili o 36 rate bimestrali

2) L’importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell’interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

3) Nel caso in cui l’obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento scaduti al momento della richiesta, nell’importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dall’Amministrazione e/o dall’eventuale soggetto affidatario in caso di affidamento a soggetto esterno; se l’importo complessivo è superiore ad Euro 20.000,00 l’ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito residuo mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma che precede.

4) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,00 è necessaria la previa presentazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.

5) In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento di due rate anche non consecutive, il beneficio della dilazione è considerato decaduto con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell’intero debito residuo. In caso di ulteriore richiesta di dilazione, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non sono possibili ulteriori dilazioni di pagamento.

6) Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.



Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 02.08.2024