Accesso Civico: Accesso civico
Accesso civico semplice
E' previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs n° 33/2013 e garantisce il diritto a qualunque cittadino di chiedere e visionare atti, documenti o informazioni che la nostra Società ha l'obbligo di pubblicare sul sito internet.
Tale diritto può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile alla Trasparenza della Società Risorse, Avv. Francesco De Monte, e inoltrando la richiesta per PEC, email, fax o per posta (0574/1838100 - sori@legalmail.it - f.demonte@so-ri.it.
Può essere utilizzata la modulistica presente nel nostro sito e tutti i documenti disponibili sono editabili (possono essere compilati direttamente col proprio computer, firmati digitalmente ed inviati per PEC) e dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie all’individuazione del dato, del documento o dell’informazione a cui si desidera accedere.
La richiesta di accesso civica semplice è gratuita, non deve essere motivata da un interesse qualificato e dovrà essere soddisfatta, con la pubblicazione nel sito societario dell'atto, del documento o dell'informazione richiesta (dandone contestuale comunicazione al richiedente), entro 30 giorni dalla data di protocollazione.
In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Responsabile alla Trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni come previsto dall'art. 116 del D.Lgs 104/2010.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
E' stato previsto dal D. Lgs. 97/2016 che ha adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), ridefinendo la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
Ogni cittadino ha il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, deve contenere tutte le informazioni necessarie all’individuazione del dato, del documento o dell’informazione a cui si desidera accedere e può essere inviata al Responsabile alla Trasparenza della Società Risorse, l’Avv. Francesco De Monte (per PEC, email, fax o per posta).
La Società Risorse è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della stessa.
Tale termine viene sospeso nel caso in cui, oltre a Sori, si sia in presenza di altri enti o Società interessate e necessiti anche il loro preventivo pronunciamento che dovrà essere emesso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di Sori.
Il termine di 30 giorni per la risposta potrebbe essere ulteriormente prorogato anche nel caso di opposizione da parte di eventuali controinteressati.
La documentazione richiesta potrà essere fornita decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Società Risorse di approvazione dell’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).
Registro degli accessi
Ad oggi non ci sono pervenute richieste di accesso civico.