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IMU: Scadenza IMU e TASI - Breve riepilogo regole ed adempimenti




Scadenze IMU/TASI

Lunedì 17 giugno 2019 è il termine del pagamento dell’acconto di IMU e TASI.
Lunedì 16 dicembre 2019 è il termine di pagamento per il saldo di di IMU e TASI.
Di seguito si ricordano le regole principali da applicare per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.

TASI

L’aliquota da applicare è quella del 1.0 per mille sulla seguente tipologia di immobili:
1. I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Tutti gli immobili diversi dai precedenti, non pagano la Tasi; è quindi è esclusa dalla TASI l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati.

IMU

Le aliquote da applicare sono le seguenti:
1. Aliquota 0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs 201/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
2. Aliquota 0.86% per tutti gli altri immobili ad esclusione degli immobili riportati nel punto 3.
3. Aliquota 1.06% per le unità immobiliari tenute a disposizione.

A norma dell’art.9 del Regolamento Comunale IMU, si intendono per unità immobiliari tenute a disposizione:
- i fabbricati ad uso abitativo (gruppo catastale A - tranne categoria A/10 - e fabbricati di categoria C/2 e C/6 adibiti a pertinenza di abitazioni non principali) in cui nessuno abbia stabilito la propria effettiva dimora abituale e residenza anagrafica, e che non siano ceduti in locazione o adibiti all’esercizio di imprese, professioni ed attività economiche compatibili con la classificazione abitativa del fabbricato;
- i fabbricati ad uso non abitativo che non siano adibiti all’esercizio di imprese, professioni ed attività economiche e che non siano ceduti in locazione.
L’aliquota deliberata per le unità immobiliari tenute a disposizione si applica se le suddette condizioni sussistono per almeno dodici mesi.

Abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
- Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici);
- Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato;
- Il contratto deve essere registrato.

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.

Esclusione dal pagamento per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

N.B.

Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione IMU/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2018, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2019).

N.B.
Il termine per la dichiarazione IMU per l’anno 2018 è stato prorogato al 31/12/2019.




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 07.08.2024