Rateizzazione: Regole per la rateizzazione e modello di richiesta
CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE DI ATTI RELATIVI AL COMUNE DI QUARRATA
1) È ammessa la rateizzazione dei debiti sorti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, purché di importo superiore a 100,00 euro, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria.
2) Nel caso in cui il debito derivi da un avviso di accertamento, la rateizzazione è concessa dal Responsabile dell’ufficio, se richiesta prima dell’affidamento al soggetto preposto alla riscossione coattiva, cui è assegnata l’entrata nei seguenti termini:
- fino a 100 euro nessuna rateizzazione
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili
3) In caso di debito di ammontare superiore a 50.000,00 euro, il rilascio della dilazione è subordinato alla preventiva presentazione da parte del debitore di idonea garanzia a favore del Comune. L’idoneità della garanzia è oggetto di valutazione da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
4) Sulle rate sono calcolati gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale, aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice, dalla data di scadenza del debito.
5) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell’avviso di accertamento, ma prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.
6) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta dopo la notifica degli atti della riscossione coattiva e cautelare, il debito, comprensivo degli interessi moratori, degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge, è maggiorato delle spese sostenute fino a quel momento dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. L’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo.
7) E’ ammessa la rateizzazione del debito, comprensivo di interessi moratori, oneri della riscossione, se previsti dalla legge, e spese sostenute dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione, anche durante la fase di espropriazione forzata, fino ad un massimo di 12 rate mensili. In tal caso, l’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo e le spese dovranno essere rimborsate integralmente in un’unica soluzione.
8) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione e saranno avviate le procedure per la riscossione del debito residuo. In caso di oggettiva e documentata difficoltà economico-finanziaria del debitore, è ammessa una sola ulteriore rateizzazione del debito residuo fino ad un massimo di 24 rate mensili. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non saranno concesse ulteriori dilazioni.
1) È ammessa la rateizzazione dei debiti sorti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, purché di importo superiore a 100,00 euro, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria.
2) Nel caso in cui il debito derivi da un avviso di accertamento, la rateizzazione è concessa dal Responsabile dell’ufficio, se richiesta prima dell’affidamento al soggetto preposto alla riscossione coattiva, cui è assegnata l’entrata nei seguenti termini:
- fino a 100 euro nessuna rateizzazione
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili
3) In caso di debito di ammontare superiore a 50.000,00 euro, il rilascio della dilazione è subordinato alla preventiva presentazione da parte del debitore di idonea garanzia a favore del Comune. L’idoneità della garanzia è oggetto di valutazione da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
4) Sulle rate sono calcolati gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale, aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice, dalla data di scadenza del debito.
5) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell’avviso di accertamento, ma prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.
6) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta dopo la notifica degli atti della riscossione coattiva e cautelare, il debito, comprensivo degli interessi moratori, degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge, è maggiorato delle spese sostenute fino a quel momento dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. L’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo.
7) E’ ammessa la rateizzazione del debito, comprensivo di interessi moratori, oneri della riscossione, se previsti dalla legge, e spese sostenute dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione, anche durante la fase di espropriazione forzata, fino ad un massimo di 12 rate mensili. In tal caso, l’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo e le spese dovranno essere rimborsate integralmente in un’unica soluzione.
8) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione e saranno avviate le procedure per la riscossione del debito residuo. In caso di oggettiva e documentata difficoltà economico-finanziaria del debitore, è ammessa una sola ulteriore rateizzazione del debito residuo fino ad un massimo di 24 rate mensili. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non saranno concesse ulteriori dilazioni.